Recentemente si è sentito spesso parlare dei cosiddetti bitcoin, la moneta virtuale creata nel 2009 dallo sviluppatore Satoshi Nakamoto. Qual è la sostanziale novità apportata dai bitcoin? Semplice: questo nuovo sistema non fa uso di un ente centrale e utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, sfruttando la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione di proprietà dei bitcoin. La rete bitcoin consente inoltre il possesso e lo scambio anonimo delle monete, che possono essere trasferite attraverso la Rete verso chiunque disponga di un “indirizzo bitcoin”.
Inutile dire che in pochi anni il giro d’affari che ruota attorno a questa valuta virtuale è aumentato in maniera vertiginosa( come potete anche leggere su http://www.tradingbitcoin24.com/plus500.php). Era prevedibile quindi un precoce interessamento da parte degli organi di vigilanza, che fin da subito si sono interessati alla vicenda.
È il caso della nostra Agenzia delle Entrate, che proprio lo scorso settembre ha emesso un comunicato stampa e una risoluzione che chiariscono alcuni degli aspetti relativi al trattamento fiscale, all’esenzione IVA, alle imposte dirette e agli oneri da sostituto d’imposta per chi acquista e vende bitcoin, distinguendo tra privati e operatori di mercato.
I principali chiarimenti della risoluzione n.72/E indicano come “Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa”. Il comunicato stampa aggiunge come la risoluzione è “in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta tradizionale”.
Il comunicato stampa entra in seguito nel dettaglio e fa alcuni chiarimenti sul caso specifico: degli operatori di mercato: “Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento”.
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