
- utilizzo di sostanze schiumose e bombolette spray atte ad imbrattare, a danno delle persone, degli animali e di beni mobili ed immobili;
- utilizzo di petardi, cartucce o altri artifizi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, animali e danni a cose, che possano configurare turbativa al regolare svolgimento della manifestazione;
- gettare in luogo pubblico, ovvero di lanciare contro le persone, animali o cose, qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa o molestia.
I partecipanti alle manifestazioni, sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Obiettivo dell’ordinanza è assicurare un regolare svolgimento degli eventi in programma, salvaguardando gli spazi pubblici, il decoro e l’incolumità delle persone, evitando inoltre atti di offesa o molestia.
In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca. I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.